Art. 4

LEGGE 28 giugno 1871, n. 286

In vigore dal 27 lug 1883
Nonostante l'abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per Legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi od aventi causa. La Legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella sessione prossima.
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