Art. 2
LEGGE 20 giugno 1871, n. 283
In vigore dal 22 lug 1871
La vendita dei tagli dei suddetti boschi e di tutti gli altri prodotti boschivi dovrà farsi giusta le previsioni del piano economico, e con i modi e le formalità prescritte dalla Legge che regola la contabilità generale dello Stato. Un quaderno, da approvarsi con Decreto Reale sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato, prescriverà le condizioni generali per le vendite, per gli affitti e per ogni altro contratto.
Con le stesse formalità, ed inteso il Ministro della Marina, sarà approvata una tariffa per le diverse specie del legname che, per conto della Marina stessa, si estrarrà dai boschi dello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dato a Firenze addì 20 giugno 1871.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.
Quintino Sella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1871-06-20;283#art-2