Art. 1
LEGGE 20 giugno 1871, n. 283
In vigore dal 22 lug 1871
I boschi dello Stato, compresi nell'unito Elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministero di Agricoltura per mezzo dell'Amministrazione forestale governativa.
I boschi nazionali inalienabili sono destinati, per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, nè potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'Agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1871-06-20;283#art-1