Capo II
Art. 3
Censimento e monitoraggio
In vigore dal 15 mar 2024
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, che svolgono in particolare attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Ministero, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, secondo le modalità di cui al Capo III del presente regolamento e al decreto direttoriale di cui all'.
2. Le comunicazioni e le notizie fornite ai sensi del comma 1 sono inserite all'interno del SIM.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-3