Capo II

Art. 2

Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati

In vigore dal 15 mar 2024
Compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati 1. Il Ministero, ai sensi delle norme richiamate nelle premesse al presente regolamento: a) provvede al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del SIM e vigila sulle modalità di soggiorno nel territorio nazionale, fatte salve le competenze del Ministero dell'interno sul controllo e sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri per minori stranieri non accompagnati attivati dal Ministero dell'interno e dalle prefetture ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, nonché nei centri di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; b) coopera e si raccorda con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, in particolare con quelli competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonché con l'autorità giudiziaria; c) svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali; d) esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del Testo unico; e) promuove misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-2

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