Art. 6
Salvaguardia delle indennità specialistiche
In vigore dal 21 feb 2024
1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio ovvero per inidoneità psicofisica allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, al personale di cui all' del presente decreto, è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegua la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale di cui all' del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura delle indennità specialistiche precedentemente godute, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.
7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all' sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.
8. Al personale di cui all' del presente decreto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e fino al 31 dicembre 2022, si sia trovato nei casi di cui ai commi 1 e 3, per i quali siano attivabili i procedimenti di cui all' ovvero all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete a decorrere dal 1° gennaio 2019 il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3 ricorrendo gli altri requisiti ivi rispettivamente indicati e tenendo conto degli esiti dei citati procedimenti, a condizione che in base alla disciplina vigente nel suddetto periodo risulti aver seguitato a percepire l'indennità specialistica di settore per aver comunque svolto compiti necessari ad assicurarne gestione e operatività secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-01;228#art-6