Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

In vigore dal 21 feb 2024
1. Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all', sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fermo restando lo scopo previsto dall'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-01;228#art-5

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