Art. 5
Copertura finanziaria
In vigore dal 7 gen 2023
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente accordo, complessivamente pari a 12.666.700 euro per l'anno 2022 e a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 8.255.200 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all', comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b) quanto a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3082
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-10-21;195#art-5