Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 7 gen 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 21 dicembre 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2019-2021, sottoscritta il 14 ottobre 2022, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica SNDMAE; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Visti l', commi 436, 437 e 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l', comma 922, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2022, con la quale è stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilità finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Campo di applicazione 1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-10-21;195#art-1

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