Art. 4

Abilitazione, sospensione e disabilitazione dei collegamenti telematici

In vigore dal 6 dic 2022
Abilitazione, sospensione e disabilitazione dei collegamenti telematici 1. L'UMC abilita i collegamenti telematici con il CED ai fini dell'utilizzo delle procedure previste dagli , secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. 2. In caso di accertate irregolarità negli adempimenti di gestione del registro unico di cui all', l'UMC ne dà comunicazione ai competenti organi di polizia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e dall'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. In caso di accertate irregolarità nell'utilizzo delle procedure telematiche previste dall', si applica l', commi 2, ultimo periodo, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 4. L'operatività dei collegamenti telematici è sempre sospesa o disabilitata nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione o di divieto all'esercizio dell'attività svolta dal centro di raccolta ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dall'automercato, disposti dalle autorità competenti. In tal caso, la sospensione dell'operatività dei collegamenti telematici si protrae per tutto il periodo di sospensione o di divieto all'esercizio della predetta attività. 5. In caso di disabilitazione dei collegamenti telematici ai sensi del comma 3, l'UMC può adottare un nuovo provvedimento di abilitazione all'utilizzo dei collegamenti stessi non prima che siano decorsi cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di disabilitazione.
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