Art. 2

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso e certificato di radiazione in formato digitale

In vigore dal 6 dic 2022
Registro unico telematico dei veicoli fuori uso e certificato di radiazione in formato digitale 1. Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, contiene i dati di cui al comma 2 trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato. 2. Il registro unico si compone di due sezioni: a) la sezione veicoli iscritti al PRA, nella quale sono annotati: 1) il numero di targa e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello; 2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso; 3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione da parte del centro di raccolta o del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione; 5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 7) la data di avvenuta cancellazione del veicolo fuori uso dall'ANV e dal PRA; 8) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione, ovvero del documento unico, delle targhe e del certificato di proprietà, se presente in formato cartaceo; 9) il codice identificativo del centro di raccolta; b) la sezione veicoli non iscritti al PRA, nella quale sono annotati: 1) il numero di targa, se presente, e il numero di telaio del veicolo, nonché la marca e il modello; 2) le generalità, l'indirizzo di residenza e gli estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo ovvero dell'avente titolo o del detentore che conferisce il veicolo e della persona da questi eventualmente delegata, nonché, nel caso in cui il veicolo sia conferito da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità del proprietario stesso; 3) la data e l'ora di presa in carico del veicolo conferito e dei relativi documenti di circolazione; 4) la data e il numero identificativo del certificato di rottamazione; 5) il codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 6) la data di conferimento del veicolo al centro di raccolta da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 7) la data di avvenuta distruzione della carta di circolazione o del certificato di circolazione e delle targhe; 8) il codice identificativo del centro di raccolta. 3. Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare il CRD e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all'intestatario del veicolo, ovvero all'avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato. In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, il certificato di rottamazione è generato in formato cartaceo ed è trasmesso al CED, in formato digitale e sottoscritto con FD, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, entro il termine previsto dal comma 6. Le medesime procedure consentono altresì di acquisire, mediante apposito applicativo, la riproduzione digitale, sottoscritta con FD, dei documenti di circolazione del veicolo fuori uso, del certificato di proprietà, se rilasciato su supporto cartaceo, ovvero, in caso di furto, smarrimento o distruzione dei predetti documenti o delle targhe, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la resa denuncia agli organi di polizia. 4. Il numero identificativo del CRD è costituito da una sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale che il CED genera ed associa al CRD, unitamente alla relativa data, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all', comma 1. Il certificato di rottamazione generato in formato cartaceo è contraddistinto dalla relativa data di rilascio e da un numero progressivo preceduto dal codice identificativo del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero del centro di raccolta, al quale il CED associa la sequenza alfanumerica progressiva unica nazionale dopo che il certificato stesso è stato trasmesso, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo, in formato digitale e sottoscritto con FD. 5. Per i veicoli fuori uso non iscritti al PRA, le procedure di cui al comma 3 consentono altresì di generare in formato digitale la ricevuta di presa in carico del veicolo, sottoscritta con FD, e dei relativi documenti di circolazione e delle targhe, ai fini della loro successiva distruzione a cura dei centri di raccolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell', comma 5, e di stamparla su supporto cartaceo. 6. Al momento della presa in carico del veicolo e del contestuale rilascio del CRD, il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato ovvero il centro di raccolta, se il veicolo è a questo direttamente conferito dall'intestatario o dall'avente titolo o dal detentore del veicolo stesso, annotano nel registro unico i dati previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1, 2 e 3 o lettera b), numeri 1), 2) e 3). In caso di impedimento tecnico all'utilizzo delle procedure telematiche, l'annotazione dei predetti dati è effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di rilascio del certificato di rottamazione in formato cartaceo. Il concessionario e il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato indicano altresì il centro di raccolta al quale intendono conferire il veicolo fuori uso, al fine di consentire al medesimo centro di raccolta di visualizzare i dati già annotati e di inserire quelli di propria pertinenza, nonché di visualizzare il CRD, ovvero la riproduzione digitale del certificato di rottamazione generato in formato cartaceo, che è parte integrante del fascicolo digitale di cui all', comma 1. 7. Resta fermo, a fini sanzionatori, quanto previsto dagli articoli 13, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-09-23;177#art-2

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