Art. 5
Modifiche all'articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della società armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g).».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-5