Art. 9
Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali
In vigore dal 13 apr 2022
Obbligo di presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali
1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, secondo quanto previsto dall', comma 1, della legge n. 5 del 2018.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all', comma 1, della legge n. 5 del 2018.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-01-27;26#art-9