Art. 10

Obbligo di informativa

In vigore dal 13 apr 2022
1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall', paragrafi 7 e 8, del RGPD.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-01-27;26#art-10

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