Art. 4
Modifiche all'articolo 6 del decreto_del Presidente della Repubblica_27 febbraio 2002, n. 65
In vigore dal 15 feb 2019
Modifiche all' del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, è sostituito dal seguente:
«. - 1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all', comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-03;150#art-4