Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto_del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65
In vigore dal 15 feb 2019
Modifiche all' del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato individua un funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o al suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-12-03;150#art-2