Art. 2

Norme transitorie e finali

In vigore dal 5 gen 2019
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al rinnovo degli organi collegiali di cui all'. 2. I componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alle nomine di cui al comma 1. 3. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, il secondo comma è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1545
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-08;137#art-2

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Norme transitorie e finali (Art. 2 Regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo