Art. 1
Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
In vigore dal 5 gen 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568;
Vista la legge 30 novembre 1961, n. 1326;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2018;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali e del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali è composto da cinque ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente quali membri effettivi nonché da tre ufficiali in servizio permanente quali membri supplenti.
2. Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza è composto da cinque membri effettivi di cui un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale e un militare del ruolo «Appuntati e finanzieri» in servizio permanente.
3. La nomina dei membri dei Consigli di amministrazione di cui ai commi 1 e 2 è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-08;137#art-1