Capo II
Art. 7
Funzioni di sostituzione
In vigore dal 31 ott 2018
1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente generale, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione è affidato dal direttore dell'Agenzia, con apposito incarico ad interim ad altro dirigente generale.
2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni è esercitato direttamente dal competente dirigente generale, ovvero può essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente.
3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente, ove necessario, i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-09;118#art-7