Capo I
Art. 2
Principi di organizzazione
In vigore dal 31 ott 2018
1. L'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia si ispirano ai seguenti principi:
a) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
b) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
c) flessibilità e innovazione dell'ordinamento interno delle strutture a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per rispondere agli obiettivi strategici dell'Agenzia;
d) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori;
e) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e utilizzo delle nuove tecnologie, in funzione della facilità di accesso alle informazioni nei rapporti con i soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse.
2. L'Agenzia si conforma ai principi ed alla disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. All'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di tetti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quelle di cui all' del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché all', comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si applicano, altresì, le disposizioni in merito alla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché quelle in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e le disposizioni contenute nei decreti legislativi del 30 marzo 2001, n. 165, e del 27 ottobre 2009, n. 150.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-09;118#art-2