Titolo II
Art. 30
Efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 17 mag 2018
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall', comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.»;
b) all'articolo 59:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;
2) al comma 2, la parola «20» è sostituita dalla seguente:
«30».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39#art-30