Titolo II
Art. 27
Orario di lavoro
In vigore dal 3 mag 2025
1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39#art-27