Capo VII

Art. 29

Controlli

In vigore dal 29 mar 2018
1. I controlli sui trattamenti di dati personali effettuati degli organi, uffici e comandi di polizia sono effettuati dal Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento adottano le iniziative occorrenti a dare tempestiva attuazione alle indicazioni del Garante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo