Capo VII
Art. 29
Controlli
In vigore dal 29 mar 2018
1. I controlli sui trattamenti di dati personali effettuati degli organi, uffici e comandi di polizia sono effettuati dal Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento adottano le iniziative occorrenti a dare tempestiva attuazione alle indicazioni del Garante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-01-15;15#art-29