Capo VII

Art. 26

Accesso ai dati personali

In vigore dal 29 mar 2018
1. La persona interessata può chiedere all'organo, ufficio o comando di polizia titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima. 2. L'istanza è sottoscritta dalla persona interessata in presenza dell'operatore addetto dell'organo, ufficio o comando di polizia, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 3. L'istanza può essere presentata anche per via telematica con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Il soggetto che agisce per conto della persona interessata esibisce o allega copia della procura ovvero della delega conferita con le modalità di cui ai commi 2 e 3. 5. Esperiti i necessari accertamenti, l'organo, ufficio o comando di polizia, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, comunica alla persona interessata le determinazioni assunte. 6. L'organo, ufficio o comando di polizia può omettere di provvedere in merito alla richiesta di cui al comma 1, dandone informazione al Garante, se ciò può pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza dello Stato, la persona interessata o i diritti e le libertà di terzi.
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