Titolo II›Capo I
Art. 6
Trasporto
In vigore dal 25 feb 2023
1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all' del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all' del medesimo decreto legislativo.
2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.
Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120#art-6