Titolo I
Art. 1
Oggetto e finalità
In vigore dal 25 feb 2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l';
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 e del 15 gennaio 2016;
Visti gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell', comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell', del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni definitive del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Oggetto e finalità
1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell' del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120#art-1