Capo II
Art. 13
Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
In vigore dal 6 apr 2017
1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.
3. L'esonero dall'obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all'Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31#art-13