Capo II
Art. 12
Semplificazione organizzativa
In vigore dal 6 apr 2017
1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti.
2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31#art-12