Capo II

Art. 12

Semplificazione organizzativa

In vigore dal 6 apr 2017
1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata presso ciascuna Soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei relativi procedimenti. 2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono le iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, in particolare per quanto concerne l'individuazione del responsabile dei procedimenti autorizzatori paesaggistici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31#art-12

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