Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 16 mar 2017
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Calenda, Ministro dello sviluppo economico Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Minniti, Ministro dell'interno Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Lorenzin, Ministro della salute Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 152
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-01-10;23#art-5

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 5 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori.) — Testo vigente | Portale Normativo