Art. 3

Disposizioni tariffarie

In vigore dal 16 mar 2017
1. Alle attività di autorizzazione di cui all', comma 1, lettera p), nella parte in cui introduce l'articolo 9-quater nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, ed alle attività di valutazione della conformità di cui all', comma 1, lettera o), nella parte in cui modifica l'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ad esclusione delle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico degli operatori. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. 3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e a quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-01-10;23#art-3

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Disposizioni tariffarie (Art. 3 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonche' per l'esercizio degli ascensori.) — Testo vigente | Portale Normativo