Art. 7
Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche
In vigore dal 2 lug 2016
Rete nazionale per la valutazione
delle amministrazioni pubbliche
1. Il Dipartimento promuove la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito «Rete Nazionale») al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte in specifici ambiti e settori, favorire la condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione comuni.
2. Con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra i soggetti coinvolti nella Rete nazionale e garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle loro attività, il Dipartimento sviluppa le funzionalità del Portale della performance, già Portale della Trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-09;105#art-7