Art. 2

Promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della performance

In vigore dal 2 lug 2016
1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità con i seguenti criteri: a) ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche; b) promuovere la progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria; c) supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione; d) garantire l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione; e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale e promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori; f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati; g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni, incluso il controllo di gestione, e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-09;105#art-2

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