Art. 2

Circoscrizioni territoriali marittime

In vigore dal 14 ott 2015
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono rispettivamente le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime relative alle Direzioni marittime di Bari e di Napoli, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-08-18;152#art-2

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