Art. 2
2 / 3Circoscrizioni territoriali marittime
In vigore dal 14 ott 2015
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono rispettivamente le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime relative alle Direzioni marittime di Bari e di Napoli, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-08-18;152#art-2