Capo IV

Art. 7

Invarianza finanziaria

In vigore dal 28 ago 2015
1. Dall'attuazione del presente decreto, anche con riferimento agli accordi e alle convenzioni di cui agli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-08-18;133#art-7

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