Capo III
Art. 6
Rapporti con l'amministrazione centrale
In vigore dal 28 ago 2015
1. La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attività dei delegati a norma dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
2. La Conferenza permanente trasmette anche con modalità telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'.
3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all', comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-08-18;133#art-6