Art. 2

Circoscrizioni territoriali marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste

In vigore dal 8 ago 2014
1. Le tabelle relative alle circoscrizioni territoriali marittime delle direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento di cui formano parte integrante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-06-11;104#art-2

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