Art. 2
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
In vigore dal 5 ago 2014
1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i cittadini italiani che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive, in base a rapporto di lavoro dipendente, presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
2. Il richiedente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità agli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero degli affari esteri verifica la veridicità delle dichiarazioni rese.
3. I funzionari iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente al Ministero degli affari esteri qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati autocertificati, compresa la cessazione dal servizio presso l'organizzazione internazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-2