Art. 1
Elenco dei Funzionari
In vigore dal 5 ago 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, ed in particolare l', comma 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2010;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, formulato in data 26 luglio 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 febbraio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
Elenco dei Funzionari
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali, di seguito denominati «funzionari», istituito ai sensi dall', comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale istituita ai sensi dell', comma 5, della medesima legge.
2. L'elenco, tenuto in modalità informatica, ha lo scopo di facilitare la mobilità dei funzionari da e verso le organizzazioni internazionali.
3. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e ogni altra attività concernente la gestione dell'elenco sono affidati alla direzione generale competente del Ministero degli affari esteri che riferisce con cadenza annuale alla commissione interministeriale di cui all'.
4. L'istituzione e la gestione dell'elenco non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-05-30;103#art-1