Art. 5

Contenuto e validità della notifica

In vigore dal 7 giu 2014
1. La notifica può essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati trasmessi. Essa è sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare. 2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui all', comma 2, lettera d), è corredata almeno della seguente documentazione: a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all', comma 7, del decreto-legge; b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e dei suoi effetti, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di operatività, oltre che tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all', comma 7, del decreto-legge. 3. Oltre a quanto indicato all', commi 2 e 5, del decreto-legge, la notifica deve contenere: a) la procura speciale, per i soggetti diversi dai legali rappresentanti delle imprese; b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri speciali; c) l'indicazione «la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori energia trasporti e comunicazioni»; d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per cui «I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali». 4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per l'esercizio dei poteri speciali di cui all', commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, può chiedere ai sensi dell', commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la valutazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-03-25;86#art-5

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Contenuto e validità della notifica (Art. 5 Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.) — Testo vigente | Portale Normativo