Art. 3
Amministrazione responsabile dell'istruttoria e della proposta
In vigore dal 7 giu 2014
1. Le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta per l'esercizio dei poteri speciali nonché le attività conseguenti, di cui all' del decreto-legge, sono affidate dall'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui all', comma 2, lettera a), al Ministero dell'economia e delle finanze per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza del Consiglio ne dà immediata comunicazione all'impresa interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-03-25;86#art-3