Art. 2

Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti

In vigore dal 7 giu 2014
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all' del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti trans-europei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2. 2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1: a) porti di interesse nazionale; b) aeroporti di interesse nazionale; c) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-03-25;85#art-2

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Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti (Art. 2 Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.) — Testo vigente | Portale Normativo