Art. 2
2 / 5Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti
In vigore dal 7 giu 2014
Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore trasporti
1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all' del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti trans-europei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2.
2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti trans-europee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-03-25;85#art-2