Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie
In vigore dal 21 mar 2014
1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui all' del decreto-legge, le sanzioni amministrative pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall', commi 4 e 5, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di graduazione della loro entità e le modalità di accertamento della violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;35#art-8