Art. 10
Clausola di invarianza
In vigore dal 21 mar 2014
1. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-02-19;35#art-10