Art. 4

Relazione al Parlamento

In vigore dal 25 ott 2013
1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'anno 2014, e fino al completamento del processo di riordino di cui al presente regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e informa, altresì, circa il processo di reimpiego del personale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri Mauro, Ministro della difesa Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013 Difesa, registro n. 5, foglio n. 299
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Relazione al Parlamento (Art. 4 Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.) — Testo vigente | Portale Normativo