Art. 3

Modifiche, abrogazioni

In vigore dal 25 ott 2013
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: a) al codice dell'ordinamento militare: 1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all', comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso; 2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all', comma 1, lettera f), all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) è soppressa; b) al testo unico dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all', comma 1, lettera f), la rubrica dell'articolo 156 è sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»; 2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all', comma 1, lettera f), all'articolo 156, il comma 1 è abrogato; 3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all', comma 1, lettera f), all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse; 4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all', comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse; 5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all', comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»; 6) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all', comma l, lettera f), all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-08-06;115#art-3

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Modifiche, abrogazioni (Art. 3 Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.) — Testo vigente | Portale Normativo