Art. 7
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
In vigore dal 1 ago 2013
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:
« (Erogazione dei fondi). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all', comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia.
Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all', comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all', comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-26;82#art-7