Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
In vigore dal 1 ago 2013
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.
2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all', comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-26;82#art-3