Art. 8

Norme finali e transitorie

In vigore dal 19 lug 2013
1. Sono abrogati: a) gli , commi 2, 3, 4, 5, e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre). 2. Il contingente ispettivo è determinato nel regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell' del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei ministri Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 58
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;80#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo